Attività / Professionisti

DANNO PATRIMONIALE O NON PATRIMONIALE?

L'avv. Florio risponde ai quesiti proposti dai nostri lettori

Avv. Luigi A. Florio

Ci scrive R.S.: «A seguito di un incidente stradale di cui sono stato vittima – con piena ragione – qualche mese fa, trovo più faticoso, per i postumi invalidanti, svolgere la mia attività di artigiano. La compagnia assicurativa di controparte mi propone un risarcimento calcolato su un aumento percentuale (20%) del danno non patrimoniale da invalidità permanente, e non sulla prospettiva futura di danno patrimoniale conseguente ai minori guadagni. È corretto?» Nel caso segnalato dal lettore il danno può essere risarcito sotto il profilo patrimoniale soltanto se sia chiaramente riscontrabile l’eliminazione o la riduzione della sua capacità di produrre reddito; il danno consistente nella maggiore fatica e/o difficoltà nello svolgimento dell’attività lavorativa, che non crea però perdita di chance, va invece liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, dunque come danno non patrimoniale. Appare pertanto corretto liquidare la componente del danno costituita dalla maggior fatica nello svolgimento del lavoro mediante un incremento percentuale
del valore monetario di ciascun punto di invalidità, come proposto dall’assicurazione, restando invece di difficile applicazione il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso. Infatti ai fini della risarcibilità del danno sotto il profilo patrimoniale occorre la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico e la prova di tale danno – difficile da fornire perché riguarda il futuro – grava sul soggetto che richiede il risarcimento. I principi di cui sopra sono stati più volte ribaditi dalla Corte di Cassazione; tra le varie pronuncie segnalo la sentenza n. 7524/2014 della IIIª Sezione Civile, con la quale la Suprema Corte ha stabilito che l’invalidità riscontrata in un libero professionista a seguito di un sinistro, pur significativa, non era tale da fare ritenere che il danneggiato non potesse continuare a svolgere la sua attività con i medesimi redditi di prima, anche se con qualche difficoltà in più. Il lettore, nel trattare con l’assicurazione, dovrà solo valutare se il 20% in più offertogli sia congruo, permettendo la normativa attuale che la “personalizzazione” del danno non patrimoniale possa portare ad un suo aumento sino al 40%.