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SEGNALARE SEMPRE LA PAUSA CAFFÈ

L’avv. Florio risponde ai quesiti proposti dai nostri lettori

avv. Luigi A. Florio

Studio Avvocato Florio

La signora M.D.,impiegata presso un ufficio pubblico di Asti, chiede se è vero che la tradizionale pausa caffè di pochi minuti,effettuata nel bar vicino alla sede di lavoro, senza la timbratura del cartellino in uscita, possa comportare una denuncia penale con conseguente condanna. Rispondo che quanto paventato dalla lettrice è effettivamente possibile e che una recente sentenza della Corte di Cassazione (Terza Sezione Penale, n. 29764/2021) induce ad estrema prudenza in merito. L’art. 55 quinquies del decreto legislativo n. 165/2001 prevede la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 400,00 a 1.600,00 euro per “il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio”.
La sentenza di cui sopra, interpretando la norma in questione,ha stabilito che l’allontanamento dall’ufficio per la pausa caffè senza timbrare per l’uscita integra il reato di falsa attestazione della presenza, anche se commessa una volta soltanto e per pochi minuti. I giudici della Suprema Corte hanno inoltre evidenziato che per commettere il reato non è necessario il dolo specifico (quale la precisa volontà di danneggiare l’ente) ma è sufficiente la consapevolezza in capo all’impiegato/a di venir meno alla regola della timbratura.
Le conseguenze del reato possono essere pesanti anche sotto il profilo civilistico: infatti oltre alla condanna penale (e all’inevitabile procedimento disciplinare), la pausa caffè non segnalata può condurre alla condanna al risarcimento del danno subìto dall’ente sotto il profilo sia patrimoniale (quantificabile nel tempo sottratto al lavoro d’ufficio e tuttavia retribuito) che d’immagine, per il discredito arrecato all’ente stesso; e il giudice può anche decidere di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno,nella misura dallo stesso indicata.
È pur vero che in caso di procedimento penale per un’unica pausa caffè senza timbratura d’uscita il dipendente può invocare l’assoluzione “per particolare tenuità del fatto” (art.131 bis del codice penale), ma quest’ultima viene comunque annotata nel casellario giudiziale (l’antica “fedina penale”) e non esime dal risarcire il danno; meglio dunque non correre
rischi. Se si esce per la pausa caffè ricordarsi dunque di segnalare sempre l’uscita con il badge.