DEFINIZIONE L’Imposta MUnicipale propria (IMU) è stata introdotta, dall’anno 2012, in base al DL n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, al posto dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), ed è dovuta in generale per il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (es: usufrutto, uso), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing. L’IMU è dovuta dai suddetti soggetti e non anche dall’occupante dell’immobile. Si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, fatta salva l’autonomia impositiva per la regione Friuli-Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano. ABITAZIONE PRINCIPALE L’IMU non è dovuta per l’abitazione principale (unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente), salvo quando essa sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. abitazioni di lusso). Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale anche le pertinenze della stessa delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie. BASE IMPONIBILE L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per ogni fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile. Questo è determinato: per i fabbricati iscritti in catasto, applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, moltiplicatori diversi a seconda della stessa; per le aree fabbricabili, dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposta, tenendo conto di alcuni parametri (come zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d’uso consentita, prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree con caratteristiche simili); per i terreni agricoli, dal valore ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. ALIQUOTE La legge statale stabilisce, per ogni fattispecie, l’aliquota dell’IMU in una misura ‘standard’, che può essere modificata dal comune, con propria delibera, in aumento o diminuzione, entro margini stabiliti dalla stessa legge. ESENZIONI Le ipotesi di esenzione dall’IMU sono: immobili posseduti dallo Stato; fabbricati destinati a usi culturali; fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e loro pertinenze; fabbricati di proprietà della Santa Sede. Sono inoltre esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex Dlgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole. AGEVOLAZIONI I principali casi di agevolazione ai fini IMU riguardano: aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imimprenditori agricoli; fabbricati di interesse storico o artistico (base imponibile ridotta del 50%); fabbricati dichiarati inagibili/ inabitabili e di fatto non utilizzati (solo per il periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, base imponibile ridotta del 50%); abitazioni concesse in comodato e utilizzate come abitazione principale (base imponibile ridotta del 50%, a certe condizioni); abitazioni locate a canone concordato (imposta ridotta al 75%). VERSAMENTI L’IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è avuto il possesso. Deve essere versata in due rate: la prima, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente, entro il 16/6 di ciascun anno; la seconda, a saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16/12 di ciascun anno. È possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16/6 dell’anno di riferimento. MODALITÀ DI VERSAMENTO Il versamento dell’IMU può essere effettuato a scelta con: modello F24, apposito bollettino di conto corrente postale, pagoPA. DICHIARAZIONE Nei casi in cui si siano verificate modifiche che danno luogo a una diversa determinazione dell’imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune, è obbligatorio presentare dichiarazione entro il 30/6 dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate.