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AGEVOLAZIONI PER LA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA, ANCHE PER CHI NON È COLTIVATORE DIRETTO?

Giulia Moiso

NOTAIO GIULIA MOISO

L’agevolazione per la piccola proprietà contadina per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale è estesa al coniuge e ai parenti in linea retta di questi, ove sussistano tre requisiti: 1) Rapporto di coniugio o di parentela in linea retta (ascendente o discendente) con un soggetto avente la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella relativa gestione previdenziale; 2) Convivenza con il soggetto avente la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella relativa gestione previdenziale; 3) Proprietà di terreni agricoli. La normativa non impone limiti dimensionali (può pertanto trattarsi anche di terreni di piccola dimensione) né temporali (non è quindi necessario che l’acquirente sia proprietario di terreni agricoli da un certo periodo di tempo). È pertanto possibile che il soggetto avente i primi due requisiti, in vista dell’acquisto di una certa estensione di terreno agricolo, consegua, anche poco prima dell’acquisto agevolato, il terzo requisito acquistando (senza agevolazioni) o ricevendo in donazione un piccolo appezzamento di terreno agricolo. È pertanto possibile per un soggetto non coltivatore diretto, non imprenditore agricolo professionale e non iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale chiedere le agevolazioni, purché sia coniuge o parente in linea retta di un coltivatore diretto o di un imprenditore agricolo professionale iscritto nella relativa gestione previdenziale, sia con quest’ultimo convivente e sia proprietario di terreni agricoli. La normativa di riferimento è la legge di stabilità per il 2016: “Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del DL 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono applicabili anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, di soggetti aventi i requisiti di cui al medesimo articolo 2, comma 4-bis.” (art. 1, comma 907, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

NOTAIO GIULIA MOISO
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